Ritenuto di dover disciplinare, come ogni anno in occasione del Carnevale, la vendita di prodotti alimentari e non alimentari su area pubblica, il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha firmato ieri due ordinanze: una riguarda i commercianti all’interno del circuito, l’altra in special modo la vendita, la detenzione e l’uso di bombolette spray.
I due atti sono stati emanati preso atto del “Regolamento d’uso” e delle prescrizioni impartite ed approvate dalla Commissione Provinciale di Vigilanza (CCVLPS) e vista la specifica nota del Commissariato di Polizia.
DIVIETI AI COMMERCIANTI ALL’INTERNO DEL CIRCUITO DEL CARNEVALE 2022
Nell’ambito del circuito dei corsi del Carnevale e nell’area dove si svolgono le varie feste di strada od altre manifestazioni collaterali, è vietato vendere e detenere su area pubblica, qualsiasi oggetto con il quale, anche per gioco o scherzo, si possa recare molestia, fastidio o disturbo alle persone: fra questi si indicano, a puro titolo esemplificativo, bastoni in gomma o plastica, bombolette tipo “spray” che nebulizzano liquidi o sostanze colorate che possono essere sconsideratamente diretti sulle persone, provocando inconvenienti o fastidi e che possono comunque potenzialmente costituire turbativa all’ordine pubblico.
E’ inoltre vietato vendere e trasportare bevande e alimenti in contenitori di metallo rigido e/o di vetro “a perdere”: sono consentiti la vendita ed il trasporto di alimenti e bevande in bicchieri e contenitori per cibo privi della chiusura. Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande inserite all’interno del circuito del carnevale, è consentita la somministrazione in contenitori di vetro esclusivamente all’interno della propria attività di vendita avendo cura che la consumazione non avvenga all’esterno.
Vietato anche vendere coriandoli non preconfezionati in idonei contenitori; introdurre, nell’ambito del circuito dei corsi del carnevale, bombolette “spray”; detenere su tutta l’area all’interno del circuito contenitori con materie esplosive, detonanti, asfissianti, liquidi infiammabili e/o tossici, bombole con gas compresso e/o liquefatto e comunque pericolose, anche se contenute in taniche, bombole ecc.; accendere fuochi con alimentazione a benzina od altro materiale infiammabile: inoltre, all’interno del circuito è vietato l’accesso ai veicoli alimentati a gas o gpl.
Vietato infine occupare più spazio di quanto concesso determinando condizioni tali da ostacolare in qualunque modo il libero transito dei carri allegorici o delle mascherate in genere;
Ogni venditore deve accedere nel circuito all’orario stabilito dalla Fondazione Carnevale a partire dalle ore 07.45 e liberare l’area del circuito con il proprio veicolo entro le ore 10.30. Gli stessi dovranno, altresì, adottare ogni possibile cautela al fine di evitare danneggiamenti alla pavimentazione in considerazione del montaggio delle strutture di vendita.
All’interno del circuito del carnevale, nei giorni di svolgimento dei corsi stessi, è vietata la sosta di qualsiasi veicolo servito ai venditori per il trasporto e montaggio, in loco, delle strutture di vendita. Fanno eccezione al divieto, auto market, camion/negozio e i veicoli autorizzati. Per la sosta dei veicoli commerciali, potranno essere utilizzate apposite aree opportunamente individuate e segnalate all’esterno del circuito. I veicoli che non potranno parcheggiare in dette aree autorizzate, dovranno essere collocate comunque all’esterno del circuito.
E’ fatto obbligo a tutte le attività commerciali e di vendita ed agli stabilimenti balneari insistenti nel circuito del carnevale di rimuovere dalla via Barellai i contenitori per la raccolta dei rifiuti a loro assegnati per l’intera durata dei corsi mascherati ovvero dalle 8 alle 20 per i corsi pomeridiani e dalle 10 alle 23 per i corsi serali. Tali contenitori dovranno essere tenuti all’interno delle rispettive attività o, qualora questo non sia possibile, dovranno essere collocati sulle traverse adiacenti assicurandosi che siano chiusi.
DIVIETO DI DETENZIONE PER LA VENDITA, DI VENDITA E/O DI DETENZIONE E DI USO DI BOMBOLETTE SPRAY
E’ vietato su tutto il territorio comunale, dal 19 febbraio al 13 marzo compresi, la detenzione per la vendita, la vendita e/o comunque la detenzione e l’uso di bombolette spray atte a gettare schiuma sotto forma di nebulizzati e/o vaporizzati, liquidi, sostanze schiumose o altre sostanze comunque imbrattanti e tali da arrecare molestia e disturbo.
In entrambe le ordinanze, per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. Riguardo le bombolette è inoltre disposto il sequestro del materiale.